Il sindaco Scottà
vieta gli accattoni
Dopo Conegliano, anche Vittorio Veneto vieta gli accattoni, con un'ordinanza del sindaco Scottà che prevede multe fino a 500 euro. Ecco il testo dell'ordinanza.
IL SINDACO
PRESO ATTO delle ripetute segnalazioni pervenute, con le quali la
cittadinanza lamenta la presenza di persone dedite
all'accattonaggio nell'ambito del territorio comunale, specie nei
giorni di mercato o in prossimità di supermercati e luoghi di
cura;
CONSIDERATO che, a parte qualche caso isolato, il fenomeno
dell'ac
cattonaggio avviene con modalità tali da far ritenere che lo stesso
sia gestito da strutture organizzate;
CONSIDERATO che in alcuni casi l'elemosina viene richiesta in modo
insistente e causando molestia alle persone tanto da generare
lamentele e malumori;
RILEVATO che l'Amministrazione Comunale attraverso gli uffici dei
Servizi Sociali già interviene a favore delle persone indigenti che
lo richiedano e ritenuto opportuno di doversi attivare anche nei
confronti delle persone bisognose qualora le stesse non si
rivolgano direttamente agli Uffici preposti;
CONSIDERATO che la presenza di persone dedite all'accattonaggio
crea nella cittadinanza il falso convincimento che le strutture
pubbliche non si interessino e non intervengano a sostegno degli
indigenti;
ATTESO che il fenomeno dell'accattonaggio si sta diffondendo in
città e ritenuto doveroso intervenire a sostegno delle persone più
deboli adottando tutti gli interventi atti a garantire il
sostentamento e la dignità umana e nel contempo ostacolare lo
sfruttamento da parte di organizzazioni criminali;
CONSIDERATO che quando la questua è chiesta nei pressi degli
impianti semaforici viene messa a pregiudizio la sicurezza della
circolazione stradale nonché degli stessi elemosinanti;
CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la
comunicazione di avvio dei procedimento agli interessati per il
fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;
VISTA l'abrogazione dell'art. 670 del Codice Penale e fatti salvi
comunque gli effetti dell'art. 671 dello stesso testo; VISTO il D.
Lgs 18.08.2000 n. 267 "T, U. delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali";
VISTO l'art. 41 dello Statuto Comunale;
ORDINA 1) l’accattonaggio è vietato nei luoghi di mercato, nei
pressi e all'interno delle strutture sanitarie, nelle vicinanze di
supermercati, esercizi commerciali ed esercizi pubblici, nelle
intersezioni regolate da semaforo, durante le manifestazioni
pubbliche e ogniqualvolta costituisca intralcio alla circolazione
pedonale.
2) é vietato l'accattonaggio con lo sfruttamento di animali o
esibendo malformazioni o amputazioni, nonché in presenza di
minori.
3) è disposto che, qualora gli Organi preposti accertino la
presenza di persone dedite all'accattonaggio, si provveda
all'identificazione delle stesse e segnali l'evento ai Servizi
Sociali che attueranno idonei e tempestivi interventi
assistenziali.
Chiunque violerà le disposizioni della presente ordinanza sarà
punito, salvo che il fatto configuri reato, con la sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, prevista
dall'art. 7 bis del D.Lgs 267 del 18.08.2000.
A norma dell'art. 3, comma 4, Legge 07.08.1990 n. 241, si informa
che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge
06.12,1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per
incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60
giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Veneto, ovvero al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.
IL SINDACO
(26 ottobre 2007)